giovedì 24 novembre 2011

Norme: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA ED OFFERTA DI ALTRE ATTIVITA’


INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
ED OFFERTA DI ALTRE ATTIVITA’
LA NORMATIVA VIGENTE
1- L’insegnamento della religione cattolica ( da ora IRC)  è un insegnamento facoltativo che deve essere scelto, in aggiunta agli insegnamenti obbligatori, all’atto dell’iscrizione.
2- All’atto dell’iscrizione: genitori e gli studenti hanno il diritto di sapere anche quali sono le attività che l’istituzione scolastica offre nel POF per coloro che non scelgono di avvalersi dell’IRC.
3- La Corte Costituzionale ha anzitutto affermato nella sentenza n. 203 del 1989 la facoltatività dell’IRC, con la successiva sentenza n.13 del1991 ha rilevato che l’amministrazione scolastica con le CC.MM. n. 188 del 25 maggio 1989 e n. 189 del 29 maggio 1989 per la scelta  per coloro che non scelgono di avvalersi dell’IRC aveva previsto:
a) Attività didattiche e formative;
b) Attività di studio o ricerca individuale con assistenza del personale docente;
c) Libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente
Con la medesima sentenza  la Corte ha inoltre precisato che la scelta di non avvalersi dell’IRC non può comportare alcun obbligo alternativo per gli alunni e/o genitori ; essi  hanno quindi il diritto anche di non avvalersi di alcuna offerta in alternativa all’IRC..
 Genitori ed alunni  hanno il diritto di fare qualsiasi scelta , l’Amministrazione ha invece l’obbligo di garantire  tutte le scelte effettuate dai genitori e/o studenti.
4- Il P.O.F. deve quindi indicare tutte le possibilità di scelta con le indicazioni delle possibili offerte didattiche e formative le possibili offerte didattiche.
5- Sulla base delle scelte dei genitori e degli studenti all’atto delle iscrizioni l’istituzione scolastica e l’Amministrazione devono predisporre l’organizzazione necessaria per garantire sin dall’inizio delle lezioni agli alunni le scelte operate ed in primo luogo conferire gli incarichi per le attività didattiche e formative contestualmente a tutti gli incarichi per il personale docente
6- La scuola deve garantire l’unità  della classe a tutti e quindi così come non si possono accorpare gli alunni che si avvalgono dell’IRC, allo stesso modo non si possono accorpare quelli che non se ne avvalgono, anche perché l’insegnante incaricato per le attività didattiche e formative svolge le stesse funzioni didattiche dell’insegnante di religione cattolica  ed ha diritto a partecipare al consiglio di classe con pari dignità anche ai fini della valutazione degli alunni.
.7 Adozione dei libri di testo e di altri strumenti didattici gratuità nella scuola dell’obbligo.
Sempre al fine di garantire  la parità  di trattamento e quindi l’effettiva libertà di scelta, effettuate le scelte all’atto dell’iscrizione da parte degli alunni e/o dei genitori, il Collegio dei docenti deve adottare sia i testi per l’IRC sia il materiale didattico per le attività didattiche e formative che nella scuola dell’obbligo deve essere garantito gratuitamente al pari del testo dell’IRC.
9- In materia di IRC e delle offerte per coloro che non si avvalgono dell’IRC spetta un ruolo importante agli OO.CC. molto spesso esautorati dai Dirigenti Scolastici.
Si riportano le competenze specifiche:
a) adozione e approvazione del POF dai competenti CdI e collegio dei docenti.
b) Proposta di organico per IRC ed offerte alternative  da parte del Consiglio di Istituto
c) Formazione dell’orario delle lezioni, delle classe ed assegnazione dei docenti alle classi ;il CdI indica i criteri generali ed il Collegio dei docenti le proposte.
Il DS deve tenere conto sia dei criteri che delle proposte degli OO.MM.
10 Adozione dei libri di testo: Collegio dei docenti.
11 La valutazione degli alunni per l’irc deve essere fatta  dall’insegnante  di religione cattolica ( e non da coinsiglio di classe) con una speciale nota separata dalla pagella relativa a tutte le altre materie ( D.leg.vo n. 297/94
Insegnante della religione cattolica e delle attività didattiche e formative  partecipano alla valutazione del voto in condotta ed alla valutazione del credito scolastico rispettivamente per gli alunni che hanno scelto le relative attività didattiche.
12 Nella valutazione finale il voto dell’insegnante della religione cattolica e delle attività alternative non può essere determinante  
E’ non noto che gran parte dei suindicati punti sono disattesi; il problema è quindi  la vigilanza del rispetto della normativa vigente e le eventuali iniziative per garantire la regolare applicazione sia nell’interesse del personale della scuola che dei genitori e degli studenti.
Nelle scuole dovrebbero attivarsi i Presidenti dei CdI e le RSU; il Tavolo deve rendersi disponibile  per tutte le opportune informazioni ed iniziative.





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