domenica 16 novembre 2014

ASL 10: reintegrato Andrea Calò!


Cobas Pubblico Impiego - Sanità ASL 10 Firenze
Cobas ASL 10 – e-mail cobas.asl10@libero.it – tel. 335-5255691

Il Tribunale Ordinario di Firenze sezione Lavoro definisce il trasferimento del lavoratore Andrea Calò, nonché dirigente sindacale dei COBAS, operato dall’ASL 10 un atto illegittimo, discriminatorio e ritorsivo, decretandone l’annullamento.
Condanna l’ASL 10 a ricollocare il lavoratore presso la sede di lavoro occupata prima del trasferimento ovvero all’Ospedale di Ponte a Niccheri e condanna l’azienda al pagamento in toto delle spese processuali in favore del lavoratore ricorrente.
Il Giudice ha integralmente condiviso la tesi del lavoratore patrocinato magistralmente dall’Avv.to Ronchi, consacrando la condotta aziendale come una rappresaglia nei confronti di chi è rientrato a pieno titolo a fare sindacato.
Non solo il trasferimento d’urgenza fuori dall’Ospedale SMA disposto dall’azienda il 25 luglio 2014 in piena vertenza sindacale ai danni di Andrea Calò è risultato privo di reali motivazioni tecniche, in quanto ai sensi dell’art 2103 c.c.il datore di lavoro ha l’onere di allegare e provare qualora il lavoratore contesti la legittimità del provvedimento “l’esistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
Durante il dibattimento l’azienda non è mai riuscita a rendere fondate e esplicative le ragioni di quel trasferimento, se non rimanendo sulla genericità di fatti che hanno sempre di più convinto il Giudice che il medesimo fosse illegittimo e discriminatorio. Clamoroso è il fatto che l’azienda non sia riuscita a giustificare nemmeno le ragioni di un provvedimento emesso in urgenza.
In particolare, nella sentenza emessa dal giudice Dott.ssa Anita Maria Brigida Davia viene accertato il carattere discriminatorio del trasferimento: “…In primo luogo – si legge - colpiscono i tempi. E’ pacifico in atti che nel luglio del 2014 il ricorrente, nella sua veste di rappresentante sindacale, aveva portato all’attenzione della stampa e dei lavoratori una serie di problematiche relative all’ospedale di Ponte a Niccheri (taglio posti letto, aumento liste di attesa, dismissione laboratorio analisi di seriologia, precarietà nei reparti di chirurgia generale ed anestesisti ed altro); è altresì pacifico che il trasferimento del lavoratore, deciso in data 25/07/2014, sia divenuto efficace a partire dal successivo 28 luglio, circostanza piuttosto anomala per un’azienda e, ancor di più, per una Pubblica Amministrazione, in mancanza di ragioni straordinarie o di circostanze particolari che giustifichino l’urgenza (ragioni, queste, nemmeno allegate dalla resistente)…”.

E ancora: “In secondo luogo,
viene in rilievo la discrasia tra le ragioni indicate nella comunicazione e quelle allegate nell’odierno giudizio cautelare. (…) All’esito di tali considerazioni, sussistono allo stato fondati elementi per sostenere che il trasferimento del ricorrente, oltre che illegittimo, sia nullo in quanto discriminatorio”.
Nel caso sottoposto al presente giudizio - si legge nella parte finale che riguarda l’attività sindacale - deve essere considerata la qualità di attivista sindacale come dirigente COBAS ricoperta dal ricorrente. Infatti, lo spostamento del dipendente dall’ospedale di S.M.A. di Ponte a Niccheri al S. Salvi di Firenze, così privato del contatto quotidiano con i colleghi di lavoro (su tale ultimo aspetto non vi è contestazione da parte della resistente), rende più difficile l’esercizio delle libertà e dei diritti garantiti dall’art. 39, Cost. e dall’art. 14, Statuto dei Lavoratori…”.
Una sentenza chiara, dal valore inequivocabile che riconosce a pieno titolo le libertà sindacali, il diritto di associazione e di attività sindacale a tutti i lavoratori e soprattutto che pone fine ad atti di repressione e di illegittimità ai danni di un sindacato fuori dal coro e che rappresenta solo gli interessi dei lavoratori.

COBAS P.I. sanità ASL 10



 

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