Cobas Pubblico Impiego - Sanità ASL 10 Firenze
Il
Tribunale Ordinario di Firenze sezione Lavoro
definisce il trasferimento del lavoratore Andrea Calò, nonché
dirigente sindacale dei COBAS, operato dall’ASL 10 un atto
illegittimo, discriminatorio e ritorsivo, decretandone
l’annullamento.
Condanna
l’ASL 10 a ricollocare il lavoratore presso la sede di lavoro
occupata prima del trasferimento ovvero all’Ospedale di Ponte a
Niccheri e condanna
l’azienda al pagamento in toto delle spese processuali in favore
del lavoratore ricorrente.
Il
Giudice ha integralmente condiviso la tesi del lavoratore patrocinato
magistralmente dall’Avv.to Ronchi, consacrando la condotta
aziendale come una rappresaglia nei confronti di chi è rientrato a
pieno titolo a fare sindacato.
Non
solo il trasferimento d’urgenza fuori dall’Ospedale SMA disposto
dall’azienda il 25 luglio 2014 in piena vertenza sindacale ai danni
di Andrea Calò è risultato privo
di reali motivazioni tecniche,
in quanto ai sensi dell’art 2103 c.c.il datore di lavoro ha l’onere
di allegare e provare qualora il lavoratore contesti la legittimità
del provvedimento “l’esistenza
di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
Durante
il dibattimento l’azienda non è mai riuscita a rendere fondate e
esplicative le ragioni di quel trasferimento, se non rimanendo sulla
genericità di fatti che hanno sempre di più convinto il Giudice che
il medesimo fosse illegittimo e discriminatorio. Clamoroso è il
fatto che l’azienda non sia riuscita a giustificare nemmeno le
ragioni di un provvedimento emesso in urgenza.
In
particolare, nella sentenza emessa dal giudice Dott.ssa Anita Maria
Brigida Davia viene accertato il carattere discriminatorio del
trasferimento: “…In
primo luogo – si legge - colpiscono i tempi. E’ pacifico in atti
che nel luglio del 2014 il ricorrente, nella sua veste di
rappresentante sindacale, aveva portato all’attenzione della stampa
e dei lavoratori una serie di problematiche relative all’ospedale
di Ponte a Niccheri (taglio posti letto, aumento liste di attesa,
dismissione laboratorio analisi di seriologia, precarietà nei
reparti di chirurgia generale ed anestesisti ed altro); è altresì
pacifico che il trasferimento del lavoratore, deciso in data
25/07/2014, sia divenuto efficace a partire dal successivo 28 luglio,
circostanza piuttosto anomala per un’azienda e, ancor di più, per
una Pubblica Amministrazione, in mancanza di ragioni straordinarie o
di circostanze particolari che giustifichino l’urgenza (ragioni,
queste, nemmeno allegate dalla resistente)…”.
E ancora: “In secondo luogo, viene in rilievo la discrasia tra le ragioni indicate nella comunicazione e quelle allegate nell’odierno giudizio cautelare. (…) All’esito di tali considerazioni, sussistono allo stato fondati elementi per sostenere che il trasferimento del ricorrente, oltre che illegittimo, sia nullo in quanto discriminatorio”.
E ancora: “In secondo luogo, viene in rilievo la discrasia tra le ragioni indicate nella comunicazione e quelle allegate nell’odierno giudizio cautelare. (…) All’esito di tali considerazioni, sussistono allo stato fondati elementi per sostenere che il trasferimento del ricorrente, oltre che illegittimo, sia nullo in quanto discriminatorio”.
“Nel
caso sottoposto al presente giudizio - si legge nella parte finale
che riguarda l’attività sindacale - deve
essere considerata la qualità di attivista sindacale come dirigente
COBAS ricoperta dal ricorrente. Infatti, lo spostamento del
dipendente dall’ospedale di S.M.A. di Ponte a Niccheri al S. Salvi
di Firenze, così privato del contatto quotidiano con i colleghi di
lavoro (su tale ultimo aspetto non vi è contestazione da parte della
resistente), rende più difficile l’esercizio delle libertà e dei
diritti garantiti dall’art. 39, Cost. e dall’art. 14, Statuto dei
Lavoratori…”.
Una
sentenza chiara, dal valore inequivocabile che riconosce a pieno
titolo le libertà sindacali,
il diritto di associazione e di attività sindacale a tutti i
lavoratori e soprattutto che pone fine ad atti di repressione e di
illegittimità ai danni di un sindacato fuori dal coro e che
rappresenta solo gli interessi dei lavoratori.
COBAS
P.I. sanità ASL 10
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