martedì 13 marzo 2012

Report sulla modifica dell'art. 81 della Costituzione

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La norma, votata il 6 marzo scorso dalla Camera dei Deputati, in seconda lettura tornerà al Senato per 
l'ultima volta, dopodiché molto probabilmente verrà definitamente approvata.
Essa modificherà l'art. 81 della Costituzione che adesso recita, nel solito linguaggio, asciutto, essenziale, e comprensibile a tutti:


“Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”.


 Questi quattro paragrafi appaiono  assolutamente limpidi e anche molto avanzati (obbligo di
programmare, di rendere conto, di non prevedere spese senza copertura..)



OSSERVIAMO INVECE come questo articolo sarà cambiato:
.
“ART. 1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 81. – Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi
avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di
considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori
oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad
assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle
pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale».

ART.2.
All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente:
« Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei
bilanci e la sostenibilità del debito pubblico ».

ART.3.
All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: « sistema tributario e contabile dello Stato; » sono inserite le
seguenti:« armonizzazione dei bilanci pubblici; »;
b) al terzo comma, primo periodo, le parole: « armonizzazione dei bilanci pubblici e » sono soppresse.


ART.4.
All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e
concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea »;
b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di
ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio».


ART. 5.
La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:
a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti
all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il
ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di
correzione;
d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali
eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo
1della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non
limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera
c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;
e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione
del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di
finanza pubblica;
f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo
indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di
valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;”



IN SINTESI, si dovrà tenere conto delle “fasi avverse e favorevoli del Ciclo economico”. Ma chi sarà
che decide quali sono e come sono fatte queste fasi? Chi le certificherà? 

2- Se si collega  questo aspetto alla farraginosa operazione relativa alle modalità di un
possibile indebitamento, appare chiaro come questa sia la fine conclamata di ogni vera e propria sovranità statuale.



 Dunque, con il pareggio di bilancio si è ceduta la sovranità economica, mentre per la sovranità militare ( vedi le recenti due gravi questioni sorte sia in India che in Nigeria) siamo in gran difficoltà a esprimere una voce autorevole ,dato che appariamo come una piccola potenza in decadimento, con una poltica estera inesistente ormai da molti anni ,di fronte all'India che è una potenza nucleare in forte ascesa economica , e con oltre un miliardo di abitanti, e davanti alla Gran Bretagna che è una ex-potenza, ma ancora in grado di "fare parte per sè stessa",estraniandosi dall'UE.
-- 




Report di
adrianaminiati

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