martedì 6 marzo 2012

Testo del "Decreto semplificazioni"


"                               Art. 14 

            Semplificazione dei controlli sulle imprese 

 1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese  le  aziende
agricole,  e'  ispirata,  fermo  quanto  previsto   dalla   normativa
comunitaria, ai principi della  semplicita',  della  proporzionalita'
dei controlli stessi e  dei  relativi  adempimenti  burocratici  alla
effettiva tutela del rischio, nonche' del  coordinamento  dell'azione
svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali. 

 2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute  a  pubblicare
sul     proprio     sito      istituzionale      e      sul      sito
www.impresainungiorno.gov.it  la  lista  dei  controlli  a  cui  sono
assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore  di
attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di
svolgimento delle relative attivita'. 
 3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema  produttivo  e  la
competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli
interessi pubblici, il Governo  e'  autorizzato  ad  adottare,  anche
sulla  base  delle  attivita'  di  misurazione  degli  oneri  di  cui
all'articolo  25,  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  volti  a  razionalizzare,   semplificare   e
coordinare i controlli sulle imprese. 
 4. I regolamenti sono emanati  su  proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la  semplificazione,  del  Ministro  dello
sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite  le
associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi  e  criteri
direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20,  20-bis
e  20-ter,  della  legge  15  marzo  1997,  n.   59,   e   successive
modificazioni: 
   a) proporzionalita' dei  controlli  e  dei  connessi  adempimenti
amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche'
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; 
   b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto
alla tutela degli interessi pubblici; 
   c) coordinamento e programmazione dei controlli  da  parte  delle
amministrazioni  in  modo  da  assicurare  la  tutela  dell'interesse
pubblico evitando duplicazioni  e  sovrapposizioni  e  da  recare  il
minore intralcio al normale esercizio delle  attivita'  dell'impresa,
definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle  verifiche  e
delle ispezioni gia' effettuate; 
   d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati  al  fine
di prevenire rischi e situazioni di irregolarita'; 
   e)  informatizzazione  degli  adempimenti   e   delle   procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; 
   f) soppressione  o  riduzione  dei  controlli  sulle  imprese  in
possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualita'
(UNI EN ISO-9001),  o  altra  appropriata  certificazione  emessa,  a
fronte di  norme  armonizzate,  da  un  organismo  di  certificazione
accreditato da un ente  di  accreditamento  designato  da  uno  Stato
membro dell'Unione europea ai sensi del  Regolamento  2008/765/CE,  o
firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento  (IAF
MLA). 
 5.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,   nell'ambito   dei   propri
ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro  competenza
ai principi  di  cui  al  comma  4.  A  tale  fine,  entro  sei  mesi
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa  in  sede
di Conferenza unificata. 
 6. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali  continuano  a
trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi  in
materia. 

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