Ritorna delega Governo su istruzione: riordino organi collegiali, semplificazione normativa. Salta carriera e reclutamento
da OrizzonteScuola.it
7 dicembre 2013
Ed eccola riapparire la delega al Governo che inizialmente era apparsa come collegato alla Legge di Stabilità e della quale avevamo dato annuncio giorno 8 novembre 2013. Il testo era stato definito dal MIUR come superato, ed infatti eccolo riapparire nel decreto semplificazione, ma con modifiche.
Originariamente il testo prevedeva interventi su:
- Riforma reclutamento
- Semplificazione normativa
- Organi collegiali
- Stato giuridico e trattamento economico
Scompaiono, dal nuovo testo, come materie di intervento sia il reclutamento che la riforma dello stato giuridico ma restano in piedi modifiche agli organi collegiali e quella semplificazione normativa che farebbe davvero bene alla scuola. Oltre ad interventi sulle Università.
Ieri pomeriggio, Fabrizio Bocchino, del M5S, ci ha comunicato di aver presentato un emendamento allArt. 2 dellAtto Senato n. 958 (decreto semplificazione), volto a ridefinire lamplissima delega (praticamente in bianco) offerta al Governo per il riordino, larmonizzazione e il coordinamento delle norme legislative e regolamentari in materia distruzione, Università e ricerca.
Esso prevede che i futuri decreti legislativi, attuativi della legge delega, vengano adottati sulla base di un parere obbligatorio rilasciato, entro 6 mesi dalla conversione in legge del decreto, da appositi tavoli tecnici, uno per istruzione e laltro per Università e ricerca, mediante i quali si giunga a definire un documento programmatico che evidenzi le emergenze, le priorità, gli obiettivi da perseguire, per dare concretezza ed efficacia allennesima riforma che vedrebbe coinvolta la Scuola.
Lemendamento prevede, inoltre, che a detti tavoli tecnici partecipino i rappresentanti di tutte le istanze interessate ai settori oggetto della delega, in modo da dar voce a tutti coloro che vivono quotidianamente e dallinterno il variegato, complesso e spesso difficile e problematico universo dellistruzione.
Vi riprotiamo larticolo specifico e la parte della relazione introduttiva specifica
Art. 2.
(Delega al Governo in materia diistruzione, università e ricerca)
(Delega al Governo in materia diistruzione, università e ricerca)
1. I decreti legislativi di cui allarticolo 1, contenenti disposizioni anche modificative della disciplina vigente, per il riordino, larmonizzazione e il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di istruzione, università e ricerca, sono adottati sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui allarticolo 1, comma 2, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) organizzazione delle disposizioni vigenti alla data di adozione dei decreti legislativi medesimi per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nonch&e acute; per assicurare il riordino e la semplificazione delle strutture, ivi compresi gli organi collegiali della scuola, e dei procedimenti;
c) individuazione e indicazione delle previgenti disposizioni;
d) semplificazione e riordino del regime dei controlli e delle valutazioni delle attività e dellorganizzazione delle università, ivi compresi gli organismi preposti, in conformità al principio di autonomia delle università medesime sancito dallarticolo 33 della Costituzione, attraverso la riduzione dei controlli e delle valutazioni di tipo preventivo e leliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze, con esclusione delle norme in materia di contabilità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con la procedura di cui allarticolo 1, comma 3.
3. Dallattuazione delle disposizioni di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo non devono deri
a) organizzazione delle disposizioni vigenti alla data di adozione dei decreti legislativi medesimi per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nonch&e acute; per assicurare il riordino e la semplificazione delle strutture, ivi compresi gli organi collegiali della scuola, e dei procedimenti;
c) individuazione e indicazione delle previgenti disposizioni;
d) semplificazione e riordino del regime dei controlli e delle valutazioni delle attività e dellorganizzazione delle università, ivi compresi gli organismi preposti, in conformità al principio di autonomia delle università medesime sancito dallarticolo 33 della Costituzione, attraverso la riduzione dei controlli e delle valutazioni di tipo preventivo e leliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze, con esclusione delle norme in materia di contabilità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con la procedura di cui allarticolo 1, comma 3.
3. Dallattuazione delle disposizioni di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo non devono deri
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