LEAR I lavoratori respingono l'intesa 'unitaria' |
Movimento operaio |
Scritto da FalceMartello |
http://www.marxismo.net/corrispondenze-operaie/lear-i-lavoratori-respingono-lintesa-unitaria
Il 21 settembre scorso alla Lear Corporation di Caivano (NA), una delle più grandi multinazionali dell’indotto dell’auto, è stata sottoscritta, anche dalla Fiom, un’intesa che, pur con differenze formali, accoglie la direzione di fondo del progetto autoritario di Marchionne.
Il giorno 7 ottobre, i lavoratori bocciano nel referendum, l’accordo con 54 voti contrari e 52 favorevoli.
Questi i punti salienti dell’accordo:
• Il premio presenza, di per sé discriminatorio, già esistente in Lear, viene radicalmente modificato allo scopo di penalizzare fortemente chi si assenta.
Viene introdotto un indicatore per cui il premio che ne deriva è inversamente proporzionale alle singole ore di assenza.
Significative le causali di assenza che vengono ritenute valide per decurtare il salario di un lavoratore: malattia breve (già penalizzata nel Ccnl); infortunio non sul lavoro; sciopero non proclamato (si intende quello spontaneo, quindi non proclamato da Rsu e/o OO.SS, diritto garantito dalla costituzione repubblicana).
Ulteriori causali di assenza, che danno luogo a decurtazione del premio, sono: permessi elettorali, direttivi sindacali oltre i limiti, legge 104. Se poi l’assenza del lavoratore supera la media dello stabilimento, non prende manco un euro!
• Orario di lavoro: un capitolo sostanzialmente identico a quello siglato separatamente in “fabbrica Italia” di Pomigliano il 15 giugno 2010.
Viene sottoscritta la turnistica che sui riposi deroga esplicitamente alla legge n.66 del 2003. Elevate a 120, in deroga al Ccnl, le ore di straordinario comandato. Spostata la pausa refezione a fine turno che può saltare per il comando dello straordinario, con un semplice preavviso.
• Clausola di responsabilità: si conviene esplicitamente sul carattere obbligatorio e vincolante della normativa definita nell’intesa. Ciò presuppone un impianto sanzionatorio che non viene formalizzato in questo testo.
• Clausola di raffreddamento: le parti hanno concordato in questo capitolo l’introduzione di una procedura tesa a evitare o ridurre il ricorso al conflitto nell’ipotesi di un contenzioso in essere. Di fatto, prima di proclamare sciopero devono passare 15 giorni in cui tentare di raggiungere un accordo! Non essendo state definite causali specifiche é evidente che ci si riferisce ad ogni contenzioso possibile: dallo sciopero su un infortunio mortale alla classica vertenza contrattuale rivendicativa.
Sorge ora spontanea una domanda: la Fiom nazionale sostiene e condivide questo accordo firmato dalla Fiom di Napoli, e poi bocciato dai lavoratori, o no?
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