Prime osservazioni
CGIL al Disegno di legge “Disposizioni n materia di mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita”
I .
Il testo del Disegno di Legge presentato dal Governo contiene nei capitoli
relativi a tipologie di impiego, politiche attive del lavoro e ammortizzatori
sociali numerose e negative modifiche sia rispetto ai risultati del confronto
svolto con le forze sociali che al documento approvato
dal Consiglio dei Ministri del 23 marzo.
Evidenziamo quindi in questa memoria sia i punti cambiati e da ripristinare,
sia le principali proposte di modifica.
Tipologie di impiego
Sul tema della precarietà la distanza tra gli annunci propagandistici
del Governo e il testo presentato è evidente e rappresenta un arretramento rispetto ai risultati ottenuti nel
confronto con le Organizzazioni Sindacali.
Rapporti di lavoro nelle Pubbliche
Amministrazioni
L'articolo 2 rappresenta la modalità concreta attraverso la quale i
contenuti del DdL si applicheranno alle Pubbliche Amministrazioni.
Va segnalato come, in materia di estensione alla Pubblica Amministrazione
delle norme in oggetto, in ragione della peculiarità del sistema pubblico e dei
vincoli costituzionali e legislativi, sia necessario preservare il ruolo della
Contrattazione collettiva nazionale quale strumento regolativo della
prestazione dei lavoratori pubblici e non proseguire, sulla falsariga del
passato Governo, a forme di legificazione del rapporto di lavoro pubblico a
discapito della contrattazione collettiva.
Apprendistato
La percentuale di apprendisti stabilizzati per poter procedere a nuove
assunzioni, è stata ridotta per il primo triennio al 30%.
Una percentuale troppo bassa che, combinata con il nuovo rapporto
apprendisti/qualificati di 3:2, può portare ad un utilizzo di queste forme di
lavoro prevalentemente come tipologia a costi più bassi senza sostanziale
obbligo di stabilizzazione.
Aspetto totalmente contraddittorio con la lettera a) e b) dell'art.1
del Disegno di Legge.
Viene inoltre inserita la possibilità di utilizzo della somministrazione
a tempo determinato per gli apprendisti che va soppressa. Va evitato in ogni
caso il rischio di svuotamento del ruolo di contratto formativo
dell'apprendistato attraverso la successione di più contratti con la totale
deresponsabilizzazione dell'utilizzatore in ordine al percorso di
apprendistato.
Tempo determinato
L'assenza di causale per il primo contratto a termine è antitetica alle
finalità del provvedimento (art.1) che ribadisce essere il lavoro subordinato a
tempo indeterminato la forma comune di rapporto di lavoro.
Questa norma si somma ad analoga previsione fatta con decreto
ministeriale per la somministrazione a tempo determinato. Il contratto a tempo
determinato può così essere utilizzato per qualsiasi attività senza alcuna
giustificazione.
La limitazione a 6 mesi attenua ma non supera la rottura di un
principio importante.
La positiva soppressione della disposizione
dell'art.23, comma2, del d.Lgs. 276/03 dovrebbe, per completezza, prevedere,
come scritto nel Documento varato dal CdM del 23 marzo, la soppressione
dell'art.13 dello stesso D.Lgs.
L'allungamento a 120 giorni del tempo per impugnare
il contratto a termine, correlato con la contestuale riduzione a 180 giorni per
il successivo deposito del ricorso, modifica la disposizione dell'art. 32,
comma 3, della legge 183/10 in maniera diversa dal successivo art. 13, secondo
comma. Si segnala pertanto
l'esigenza di un coordinamento tra le norme, salvaguardando le disposizioni
previste all'art. 32 per le impugnative dei licenziamenti di lavoratori assunti
a tempo indeterminato.
Lavoro
intermittente
Si ribadisce che CGIL-CISL-UIL avevano segnalato la necessità di
sopprimere questo istituto, indicando la somministrazione di lavoro quale
strumento per rispondere alle genuine richieste di prestazioni di breve durata
da parte delle imprese. Proposta che confermiamo.
Ciò detto, alla lettera b) al posto della parola
"prima" vanno inserite le seguenti parole "Contestualmente al
preavviso previsto nei confronti del lavoratore"
Lavoro a
progetto
Occorre prevedere che i compensi non possano mai
essere inferiori a quanto previsto per professionalità analoghe dai CCNL
applicati dal committente; ciò al fine di scongiurare una concorrenza sleale
fra forme di lavoro e che l'aumento della contribuzione, previsto dal DDL, sia
scaricato sui compensi dei collaboratori. Con l’equiparazione dei contributi le
prestazioni devono essere equivalenti a quelle degli altri lavoratori.
Nel citato documento di CGIL-CISL-UIL era avanzata la
necessità, che richiediamo come norma di Legge aggiuntiva, di individuare da
parte della contrattazione collettiva una soglia di reddito al di sotto della
quale non sia possibile accendere rapporti di lavoro autonomo
Altre
prestazioni rese in regime di lavoro autonomo
Valgono le considerazioni svolte a proposito del
lavoro a progetto
Associazione in partecipazione
Il testo contraddice il contenuto del confronto svolto con le parti
sociali, riportato invece correttamente nel Documento varato dal CdM del 23
marzo, che limitava l'attivazione dei rapporti di associazione in
partecipazione ai soli famigliari entro il 1° grado o coniugi. Si richiede
pertanto il ripristino della
versione lì contenuta.
Lavoro accessorio
Manca, nel testo, e va ripristinato, il riferimento al valore orario del
voucher, previsto dal Documento varato dal CdM del 23 marzo.
Va modificato il comma 2 dell'art.70 del D.Lgs. 276/03, come da testo
allegato elaborato unitariamente dai sindacati dei lavoratori agricoli,
nell'attuale versione si assisterebbe ad un'estensione della possibilità di
utilizzo del voucher all'intera attività agricola stagionale.
Stage e tirocini
Nella delega deve essere confermata la possibilità di svolgimento
unicamente nel percorso formativo.
Ammortizzatori sociali
I meccanismi previsti non raggiungono l'obiettivo
dell'universalità, così come non c'è una risposta effettivamente inclusiva per
i lavoratori discontinui.
AspI :
1. Nella valutazione dei requisiti d'accesso vanno conteggiate e sommate
alle attività di lavoro subordinato anche le settimane per le quali sia stata
versata contribuzione destinata a gestioni diverse da quella dei lavoratori
dipendenti, al fine di aumentare l'inclusività dell'istituto che per come è
presentato nel testo non risponde alle diverse forme del lavoro precario;
2. Criteri di calcolo: si chiede di esplicitare che la soppressione del
massimale inferiore di cui alla legge 427/80 riguarda anche i trattamenti di
CIG;
3. Mini AspI:
I.
si chiede di
ribadire che l'unico requisito per la fruizione di tale istituto è la contribuzione
di 13 settimane;
II.
si chiede di
allungare il calcolo dell'istituto rispetto alla attuale metà delle settimane
su cui sia stata versata contribuzione per non produrre un taglio rispetto al
valore dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
4. Esenzioni dal contributo addizionale per i contratti a termine:
coerentemente con quanto previsto dal Documento varato dal CdM del 23 marzo,
che rifletteva un punto di convergenza con le parti sociali, si chiede vengano
aggiunte all'elenco delle attività stagionali esentate dal contributo
aggiuntivo quelle oggetto di intese sindacali raggiunte a seguito della
disposizione della legge 247/07 (art.1 comma 40);
5. Condizioni agevolate di finanziamento (art. 29, comma 2): si ritiene
necessario superare gradualmente le attuali agevolazioni dei settori previsti
dal comma 2, per garantire un sistema universale finanziato in eguale misura da
tutti. La misura proposta renderebbe possibile estendere le tutele.
6. Una tantum per collaboratori a progetto: si ritiene di dover intervenire
sui requisiti e sulle modalità di calcolo dell'istituto che da prime
simulazioni sembrano peggiorare rispetto alle precedenti disposizioni nonché
sulla sua estensione applicativa.
Esemplificativamente
si ricordano le proposte avanzate nel 2010 da NidiL e Cgil:
·
sia eliminato ogni
riferimento a limiti minimi di reddito del lavoratore;
·
unico requisito di
accesso,oltre all’elemento della
monocommittenza, sia il possesso di almeno 1 mensilità contributiva accreditata nei 12 mesi precedenti la
data di fine lavoro;
·
la misura “una tantum” sia
pari al 60% del reddito da lavoro percepito nell'anno precedente;
·
siano ricompresi
tutti i lavoratori parasubordinati con rapporto di co.co.co. operanti a vario
titolo nella P.A., gli associati in partecipazione ed i lavoratori con partita
Iva individuale iscritti dalla gestione separata Inps;
Abrogazioni: la cancellazione dell'art.3 della legge
223/91, oltre a prevedere decorrenze diverse nei primi due commi (art. 39) non corrisponde né a
quanto discusso né al Documento CdM del 23 marzo. L'unica fattispecie lì
contemplata e da riproporre di soppressione era nel caso di cessazione di
attività per effetto di procedura fallimentare. Per la Cgil resta inoltre necessario
procrastinare tale modifica almeno al 2016, visto lo scenario di crisi.
Transizioni: pur gradualmente procrastinato al 2017,
l'abbassamento delle tutele, nei confronti di chi
oggi beneficia dell'indennità di mobilità è fortissima e può portare, specie
per i lavoratori più anziani ad una situazione drammatica. È naturalmente
positivo aver previsto il mantenimento del versamento dello 0,30% oggi destinato
alla mobilità, ma va reso cogente ciò che il testo prevede solo come
possibilità e esteso al versamento della disoccupazione speciale in edilizia.
Fondi di
solidarietà bilaterali
Si ritiene inaccettabile l'esclusione dei lavoratori
occupati in imprese con meno di 15 dipendenti dalla copertura dei Fondi, vuoi
di quelli istituiti pattiziamente, vuoi del Fondo residuale. È questa
un'esclusione che rende l'intero sistema non universale. Si ricorda che il documento
varato dal CdM del 23 marzo aveva fatto su richiesta delle OO.SS. un'apertura in questa direzione.
Per quanto riguarda il Fondo del trasporto aereo
vanno chiarite le scadenze previste dall'art. 34, che prevede la confluenza nel
regime generale dell'Inps degli importi di cui ai diritti d'imbarco, mentre la
riconversione del Fondo cui adesso affluiscono tali risorse è prevista per il
1° gennaio 2016 (art. 49). È chiaro che il Fondo si troverà privo di risorse
adeguate a gestire le ristrutturazioni
del settore.
Per i Fondi da istituire ex novo si pone, in generale, il problema di
dotazione di adeguate risorse fin dall'inizio della loro costituzione.
Interventi sui Fondi Interprofessionali
Previsti al comma 10 dell'articolo 42 e al comma 2ultima linea,
dell'articolo 66.
In entrambi i casi chiediamo la abrogazione della norma.
In primo luogo, l'articolo 42, perché si realizzerebbe un trasferimento
di risorse da uno strumento di politica attiva del lavoro ad uno strumento di
politica passiva. Inoltre si verrebbe ad operare uno snaturamento della
missione e delle prerogative dei Fondi Interprofessionali che riguardano il
sostegno,il finanziamento e la programmazione dell’attività formativa professionale
dei lavoratori delle imprese che sono iscritte volontariamente ai fondi stessi.
Anche l'impostazione del sistema dei Fondi di Solidarietà Bilaterali
sulla base della classe dimensionale ingenera storture. In particolare in caso
di confluenza delle risorse dei Fondi Interprofessionali nei fondi di
solidarietà bilaterali per le aziende con meno di 15 dipendenti si rischierebbe
l'utilizzo dello 0,30 da queste versato da parte delle aziende beneficiarie del
fondo di solidarietà bilaterale.
In secondo luogo, ed è il caso dell'articolo 66, si realizzerebbe una
separazione e uno snaturamento della attività dei Fondi Interprofessionali.
piuttosto che una logica di integrazione nell'ambito del sistema
dell'apprendimento permanente. I Fondi Interprofessionali sono normati da una
legge che a suo tempo ha recepito un accordo interconfederale fra CGIL-CISL-UIL
e le Rappresentanze di Impresa. Per questa occorre prevedere l'inserimento nel
testo del Disegno di Legge di uno specifico confronto fra il Governo e le parti
sociali costituenti i Fondi Interprofessionali.
Politiche del lavoro
Disabili
Si richiede la cancellazione dell'art.9 della legge
148/11 che rende possibile la concentrazione di tutte le assunzioni
obbligatorie in un'unica unità produttiva nel caso di imprese multilocalizzate,
scelta contraria ad ogni logica di inserimento mirato di lavoratori disabili;
Modifiche al
D.Lgs. 181/00
Non si condividono entrambe le soppressioni,
rispettivamente delle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 4. Con la
modifica proposta, si avrebbe la perdita dello stato di disoccupazione in ogni
circostanza in cui si acceda ad un'occupazione di breve periodo, anche per i
redditi al di sotto del limite dell'esenzione fiscale il che è inaccettabile,
ed inoltre incoerente con le disposizioni previste all'art. 27 del presente
DDL;
Offerta di
lavoro congrua
Si ritiene inaccettabile prevedere la soppressione
dal diritto all'ASpI per chi rifiuti offerte di lavoro che assicurino un
reddito inferiore del 20% rispetto all'ASpI
Dimissioni
in bianco :
art
55
·
Al punto 3 la semplice
apposizione di firma in calce del lavoratore alla comunicazione del datore di
lavoro di cessazione del rapporto per dimissioni volontarie o risoluzione
consensuale non è sufficiente a scongiurare la pratica delle dimissioni in
bianco. Va esplicitato che il Ministero definirà le modalità per le quali data
e veridicità delle dimissioni possono essere verificate contestualmente
all'invio della comunicazione.
·
Al punto 4 se il lavoratore
non firma la dichiarazione di dimissioni evidentemente non vi è la volontà
pertanto il rapporto di lavoro non può considerarsi “risolto” con una
penalizzazione per il lavoratore che manifesta l'abuso con la non
sottoscrizione della comunicazione di risoluzione.
·
Al punto 6 va chiarito che la
non sospensione della prestazione di lavoro da parte della lavoratrice o
lavoratore che non hanno sottoscritto la comunicazione di risoluzione o
dimissioni rende nullo l'effetto sospensivo e comporta l'automaticità della
comminazione di pena per la falsa dichiarazione al datore di lavoro.
·
Al punto 7 va chiarito che
non solo le dimissioni o risoluzione sono prive di effetto ma nel periodo
pregresso non agisce l'effetto sospensivo.
·
Al punto 8 va chiarito che il
reato per falsa dichiarazione di dimissioni volontarie o risoluzione
consensuale è assimilato al licenziamento illegittimo con le relative
conseguente e che l'ammenda sanzionatoria è aggiuntiva. Altrimenti la falsa
dichiarazione che maschera un tentato licenziamento sarebbe punito con una
penalizzazione inferiore a quella prevista per analogo illecito, in un caso
infatti avremmo la semplice ammenda e sospensione della risoluzione nell'altro
indennizzo e reintegro. La progressività dell'ammenda a discrezionalità della
Direzione territoriale del lavoro non è giustificabile dal momento che il
reato/abuso commesso è il medesimo.
Sostegno
alla genitorialità:
·
al punto 1 lettera a) dell'art 56 si
rileva che già oggi molti contratti prevedono periodi superiori ai tre giorni
per congedo paternale e quindi bisognerebbe specificare che sono aggiuntivi ai
periodi già previsti dai CCNL, tre giorni oltretutto, sono un limite al di
sotto degli standards europei. Sempre al punto 1 lettera a) va chiarito se la dicitura “due giorni in
sostituzione della madre e un giorno in aggiunta all'obbligo di astensione
della madre” si riferisce alla sottrazione dei primi dei due giorni al periodo
di astensione obbligatorio della madre, fatto gravissimo, o se è riferito al
momento temporale cioè due giorni in sostituzione della madre nella cura
genitoriale ed uno in astensione contestuale di entrambi i genitori. In ogni
caso i giorni di congedo paternale obbligatorio andrebbero portati almeno a
dieci in aggiunta al congedo obbligatorio maternale, in linea con altri paesi
europei.
·
Al punto 1
lettera b) si fa riferimento alla possibilità di riconoscere alla madre
lavoratrici la possibilità di usufruire in alternativa al congedo parentale
(così come ai sensi dell'art.32 del decreto legislativo 151) di voucher per baby
sitting da richiedere al datore di Lavoro. Riteniamo che la formulazione del
testo dovrebbe prevedere la corresponsione di sostegni alla fruizione di
“servizi per l'infanzia”, prevedendo diverse alternative dalla modalità di
imposizione negativa come contributo al pagamento della retta per asili nido,
all'utilizzo di voucher per concorso alla spesa per i servizi per l'infanzia e
non meramente di baby-sitting.
·
Al punto 2
lettera b) va cancellato il riferimento all'ISEE come indicatore della
determinazione del numero e dell'importo dei voucher o servizi corrispettivi poiché attualmente la
fruibilità del congedo parentale è un diritto universale che verrebbe
sostituito da un'opportunità legata al reddito. L'incentivo per le lavoratrici
svantaggiate dovrebbe essere una maggiorazione dei benefici come incentivo al
contrasto alla dispersione lavorativa, se l'obiettivo è garantire la permanenza
delle donne al lavoro anche dopo la maternità tale diritto va riconosciuto così
come quello del diritto alla qualità educativa e cura dei bambini nella prima
infanzia estendendo la rete dei servizi pubblici e l'inserimento dei bambini
nei nidi piuttosto che il baby sitteraggio. Pertanto i fondi a disposizione
potrebbero essere utilizzati per il finanziamento del piano nidi nazionale con
le previsioni di premialità per le mamme lavoratrici nell'accesso.
II. Disposizioni in materia di licenziamenti
individuali e collettivi
La riconquista dello strumento del “reintegro” nel caso di
licenziamenti economici insussistenti è un primo risultato positivo che
ripristina un principio di civiltà giuridica.
Ciò insieme alla velocizzazione dell'iter di giudizio, il permanere
dell'onere della prova dell'impresa, al ruolo del sindacato nella conciliazione
ricostituiscono il potere di deterrenza dell'art.18 e scongiurano la pratica
dei licenziamenti facili unicamente a indennizzo economico.
Partendo da questa premessa si avanzano le seguenti proposte.
Licenziamenti individuali
-
la disposizione
reintegratoria nel caso di insussistenza di licenziamenti motivati da ragioni
economiche non può essere soggetta
alla discrezionalità del giudice, ma deve essere
esplicitamente prevista come sanzione per l'illegittimità del licenziamento;
-
è incomprensibile e
interpretabile, quindi da eliminare il termine "manifesta" a
proposito della insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per
motivi economici;
-
non può essere
sanzionata con l'indennizzo, in caso di licenziamento illegittimo, la presenza
di vizi formali di procedura o la carenza di motivazione, bensì con il
reintegro del lavoratore;
-
nel caso dei
licenziamenti disciplinari, il riferimento alle disposizioni del CCNL in
materia è utile, ma non può ritenersi esaustivo. Pertanto la formulazione del
testo di legge dovrebbe prevedere la possibilità, per il giudice, di fare
riferimento alle disposizioni contrattuali vigenti anche ricorrendo
all'analogia nel caso in cui il testo contrattuale risultasse carente di
riferimenti precisi all'infrazione contestata;
-
nel calcolo
dell'indennità risarcitoria, va eliminato il riferimento a quanto il lavoratore
avrebbe potuto ricevere da un'attività procuratosi agendo con la dovuta
diligenza.
Si segnala inoltre l'inappropriatezza dell'ultimo
comma dell'art.14, in quanto il principio dell'impossibilità da parte del
giudice di inoltrarsi nel sindacato di merito delle scelte dell'impresa è già
da tempo previsto dall'ordinamento, e pertanto non si avverte la necessità, che
nel testo potrebbe assumere caratteristiche di forme di pressione verso la
magistratura, di segnalare la facoltà di ricorrere in Cassazione per violazione
di queste norme.
Licenziamenti collettivi
Coerentemente con quanto segnalato in materia di
licenziamenti individuali, si ribadisce la necessità di sanzionare con la
nullità della procedura i vizi formali della stessa (comma 12 dell'art. 4 della
legge 223/91)
Ci riserviamo di inviare una ulteriore nota dettagliata sui diversi
articoli del Disegno di Legge.
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