"Governance" scolastica e nuovi poteri del dirigente
di Cinzia Olivieri
da Edscuola
28 novembre 2013
Organi collegiali: senza poteri, solo da consultareIl ministro Carrozza, nella sua replica del 23 giugno 2013 davanti alle Commissioni riunite (VII) di Camera e Senato sulle linee programmatiche, aveva preannunciato linserimento di una norma di delega nellambito del disegno di legge sulle semplificazioni per un nuovo testo unico in materia di istruzione, prevedendo uno specifico criterio per una riforma degli organi collegiali, dovendosi tener conto del nuovo assetto della governance del sistema di istruzione per effetto dellautonomia e delle modifiche costituzionali del titolo V nonché delle nuove competenze della dirigenzacon particolare riguardo alla gestione del personale.Effetto pausa estiva avevamo forse poco colto limportanza dellannunzio, finché nella riunione del Consiglio dei Ministri dell8 novembre è stato anticipato appunto lavvio dellesame di un disegno di legge per il per il conferimento al Governo di unampia delega al riassetto e alla codificazione delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, università e ricerca.Tra le materie oggetto dei decreti legislativi da adottare entro nove mesi dallentrata in vigore della legge delega: riforma del reclutamento del personale docente; contabilità delle istituzioni scolastiche; reti di scuole; stato giuridico e trattamento economico del personale della scuola, nonché organi collegiali della scuola, con mantenimento delle sole funzioni consultive e superamento di quelle in materia di stato giu ridico del personale e di quelle rientranti nelle materia di competenza regionale. Questi i principi e criteri direttivi espressamente desunti dalla L 59/97.Tuttavia, dopo appena qualche giorno, il 18 novembre è stato pubblicato sul sito del MIUR un laconico comunicato stampa con il quale si dichiarava che quel testo del disegno di legge delega era superato.ma superato come? Superato non significa certo abbandonato ma solo che dobbiamo aspettarci contenuti diversi, non si sa entro quali limiti.Per fare chiarezza è stata quindi presentata una interpellanza parlamentare urgente nella quale si evidenziava che il mantenimento delle sole funzioni consultive implica sostanzialmente una rinuncia al principio democratico della collegialità, introdotto con il Dpr 416/74, e priva di fatto di potere gli organi collegiali con il conseguente trasferimento di ogni capacità decisionale allesclusiva volontà del dirigente,chiedendosi di precisare il senso di tale superamento in merito al quale si esprimeva seria preoccupazione.Il 21 novembre ha risposto il sottosegretario Gianluca Galletti, il quale, non ha di fatto fornito indicazioni circa i futuri contenuti ma ha assicurato che si procederà con unampia consultazione prima di presentare un disegno di legge di riforma.
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